C O M U N E   D I   M A R I G L I A N O

               (Provincia di Napoli)

 

 

 

 

(DELIBERA DI CONSIGLIO)

 

 

 

 

 

 

 

 Modifica delle convenzione disciplinante il diritto di superficie concesso dal Comune di Marigliano alla Cooperativa Edilizia “Antonio Gramsci”

 

 

 

-Modalità per la modifica del diritto di superficie da proprietà indivisa a proprietà divisa ai sensi della legge n°179/92 e successive modifiche ed integrazioni

-Modalità e criteri per la cessione in proprietà delle aree ai sensi della legge n°549/95 e della legge n°448/98 e successive modifiche ed integrazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                C O M U N E   D I   M A R I G L I A N O

               (Provincia di Napoli)

 

 

OGGETTO: Modifica delle convenzione disciplinante il diritto di superficie concesso dal Comune di Marigliano alla Cooperativa Edilizia “Antonio Gramsci”

-Modalità per la modifica del diritto di superficie da proprietà indivisa a proprietà divisa ai sensi della legge n°179/92 e successive modifiche ed integrazioni

-Modalità e criteri per la cessione in proprietà delle aree ai sensi della legge n°549/95 e della legge n°448/98 e successive modifiche ed integrazioni

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO:

-          che il piano dell’edilizia economica e popolare del comune di Marigliano adottato ai sensi della legge n°167 del 18/04/1962 e della legge n°865 del 22 ottobre 1971 è stato approvato con decreto del presidente della Giunta Regionale n°867 del 2/1/1973, adeguato alle prescrizioni, stralci e raccomandazioni riportate nel detto decreto, con delibera consiliare n°24 del 12/6/1974, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini

-          che con delibera consiliare n°88 del 26/7/1975 approvata dalla sez. Provinciale di Controllo nella seduta dell8/8/1975 prot.n°167647 verb.164 con la seguente dicitura “N-O per quanto di competenza va approvata una variante al detto piano di zona.

-          che il comune ha adottato con delibera n°25 del 12/6/1974 divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, l’attuazione del Piano di Zona in un unico piano pluriennale, ai sensi dell’art.38 della legge n° 865/71;

-          che in base alla deliberazione n°25 del 12/6/1974 e quella successiva n°156 del 9/10/1975, l’80% in termini volumetrici delle aree edificabili comprese nel suddetto piano di zona sono esclusivamente destinate ad essere concesse con diritto di superficie agli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell’edilizia economica e popolare nonché cooperative e loro consorzi aventi come scopo sociale la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare;

-          che il 7° comma dell’art.35 della legge n° 865/1971 stabilisce che la concessione del diritto di superficie sul terreno appartenente al patrimonio comunale indisponibile delle aree PEEP deve essere accompagnata da una convenzione da stipularsi per atto pubblico e da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari tra ente concedente ed il richiedente per quanto riguarda le disposizioni contenute nei commi 8° e 14° dello stesso art.35;

-          che in base al disposto del 14° comma dell’art.35 della legge n° 865/71 il Consiglio Comunale, con deliberazione n°26 del 12/6/1974 ha determinato il contenuto comune a tutte le convenzioni relative alla concessione del diritto di superficie per quanto riguarda:

a)     i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi (lettera e) del comma 8 dell’art.35;

b)     i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione (lettera g) del comma 8 dell’art.35;

c)      le sanzioni a carico del concessionario per la inosservanza degli obblighi stabiliti dalla convenzione e i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporta la decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie (lettera f) del comma 8 dell’art.35;

-         che con convenzione stipulata in Marigliano, Rep. n° 1436 del 16/2/76, registrata a Nola il 26/2/76  al n° 461, il Comune di Marigliano , a norma dell’art. 35, della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, assegnava alla Cooperativa, un’area edificabile, in diritto di superficie, compresa nel piano di zona, per la realizzazione di residenze economiche e popolari;

-         che con convenzione aggiuntiva stipulata in Marigliano, Rep. n° 1480 del 6/9/77 registrata a Nola il 6/9/77 al n° 2534 tra il Comune di Marigliano e la Cooperativa, veniva rettificata la convenzione originaria del 16/2/76 Rep 1436 sostanzialmente per i seguenti fini:

a)      individuazione dei lotti destinati all’intervento finanziario GASMEZ

b)      opere di urbanizzazioni, a carico delle cooperativa in sostituzione del Comune

-          che il comma 2, lettera c, dell’art.18 della legge 17 febbraio 1992 n°179, e successive modifiche ed integrazioni, prevede la possibilità di modificare la convenzione Rep. n° 1436 del 16/2/76, registrata a Nola il 26/2/76  al n° 461, e successive modifiche, stipulata tra il Comune di Marigliano e la Cooperativa, ai sensi dell’art.35 della legge n° 865/71,

-          che nella convenzione originaria Rep. n° 1436 del 16/2/76, registrata a Nola il 26/2/76  al n° 461 il concedente avvalendosi della podestà discrezionale conferita dal comma 10 dell’art. 35 legge n° 865/71, poneva a carico dell’ente locale il costo delle opere di urbanizzazione per le cooperative che realizzavano alloggi a proprietà indivisa, da assegnare esclusivamente in locazione ai propri soci;

-          che il concedente, può avvalersi della facoltà concessa dalla lettera e) del comma 2 dell’art. 18 della legge n° 179/92, di mantenere, revocare o ridurre le agevolazioni concesse al concessionario nell’atto della convenzione originaria;

-          che per le opere di urbanizzazione effettivamente realizzate, così come accertate dall’UTC, i cui costi non siano stati sostenuti dai concessionari, i relativi costi sono posti a carico degli stessi; con le modalità disciplinate dall’allegato schema di convenzione;

-          che nella convenzione aggiuntiva Rep. n° 1480 del 6/9/77 registrata a Nola il 6/9/77 al n° 2534, il Comune per mancanza di fondi faceva assumere alla cooperativa l’onere per la realizzazione delle opere di urbanizzazioni, rappresentando erroneamente gli stessi come corrispettivo della concessione del diritto di superficie, rispetto alla sua naturale collocazione quali costi per le urbanizzazioni

-          che con la legge n° 549 del 28/12/1995 all’art.3 comma 75, è stata data ai comuni la possibilità di cedere in proprietà anche le aree comprese nei piani approvati a norma della legge n° 167/92, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35 comma 4 della legge n° 865/71,

-          che con l’art.3, comma 61, della legge n° 662/96 furono modificati i criteri di determinazione del valore venale delle aree;

-          che con l’art. 31 comma 48 della legge n° 448/98 vi è stata una ulteriore modifica della normativa disciplinante la determinazione del valore venale delle aree;

-          che il suddetto comma stabilisce anche che il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal Comune su parere del proprio Ufficio Tecnico e non più da quello Erariale, in misura pari al 60% del valore determinato ai sensi dell’art. 5bis comma 1 del decreto legge n°333/92 convertito e modificato dalla legge n°359/92, e diminuito di quanto a suo tempo corrisposto per la concessione del diritto di superficie, opportunamente rivalutato in base alla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi tra le date in cui furono versati gli oneri e quella di stipula dell’atto di cessione in piena proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie;

-          che il comma 49 della suddetta legge n° 448/98, precisa che in ogni caso è esclusa la retrocessione dai Comuni ai proprietari degli edifici (cooperative o concessionari), prefigurando la probabile ipotesi che dal meccanismo di calcolo e dalle indennità di esproprio pari al valore venale in comune commercio, possa scaturire un debito del Comune;

-          che come disposto dal comma 45 della suddetta legge n° 448/98 il Consiglio Comunale non ha escluso aree per la cessione in proprietà.

CONSIDERATO:

-          che avvalendosi della facoltà prevista da tali disposizioni di legge, il Comune può procedere alla modifica della convenzione per la costituzione del diritto di superficie da proprietà indivisa a divisa e alla cessione in proprietà delle aree PEEP consentendo ai titolari della proprietà superficiaria di:

a)     estinguere il diritto di superficie ed acquistare la piena proprietà dell'alloggio, in quanto comprensiva anche della proprietà della relativa area (per quota millesimale);

b)     estinguere tutti i vincoli che limitano la possibilità di vendita e di fruibilità degli appartamenti, permettendo in tal modo a ciascun proprietario di acquisire la piena proprietà dell'immobile, in relazione ai millesimi posseduti ed indipendentemente dalla decisione assunta dagli altri condomini;

c)      la proposta di cessione può essere fatta dalla Cooperativa Edilizia, o direttamente dall’Amministrazione Comunale, la quale non deve pertanto attendere la richiesta dei privati per verificarne la disponibilità all’acquisto;

-          che si rende opportuno elaborare una delibera quadro, che fissando i principi generali e i criteri da adottare, possa consentire all’ufficio tecnico comunale di determinare univocamente ed equamente gli eventuali oneri e corrispettivi a carico della Cooperativa, relativamente per la modifica della convenzione disciplinante il diritto di superficie da proprietà indivisa a proprietà divisa e per la susseguente cessione in proprietà delle aree;

VISTO:

-          il parere della commissione consiliare (Allegato A);

-          la relazione istruttoria generale a firma dell’ing. Andrea Ciccarelli, responsabile Area G.T. (Allegato B);

-          il parere in ordina alla regolarità tecnica ai sensi del 1° comma dell’art. 53 della legge n°142/90;

-          il parere del Segretario Generale ai sensi dell’art. 17 comma 68 della legge n° 127/97;

-          il parere legale dell’avv. Geremia Biancardi prot. n.28446 del 18/11/2004, con il quale riscontra la regolarità dell’applicazione delle normative in materia rilevando, e che nulla osta sulla modifica delle convenzioni originarie (Allegato C);

-          il parere dello studio legale Ciancio, del 23/3/05 prot. N. 7989 del 30/3/05, con il quale si indica non solo la fattibilità giuridica delle trasformazioni ma anche la convenienza del Comune a separarsi dal rapporto giuridico, evitando qualsiasi esposizione economica e sociale in merito alle problematiche interne della Cooperativa (Allegato D);

-          che non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del 3° comma dell’art. 13 della legge n° 265/99 in quanto l’atto non comporta onere finanziario a carico del Comune.

PROPONE DI DELIBERARE

Di procedere per i motivi espressi in premessa, e che qui si intendono integralmente riportati, ad approvare l’allegato schema di convenzione finalizzato alla modifica della convenzione disciplinante il diritto di superficie da proprietà indivisa a proprietà divisa e alla susseguente cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie.

 
SCHEMA DI CONVENZIONE E DI CESSIONE

ARTICOLO 1

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e vale patto.

ARTICOLO 2

All’articolo 4 della convenzione originaria Rep. n° 1436 del 16/2/76, registrata a Nola il 26/2/76  al n° 461, per la costituzione del diritto di superficie, stipulate tra il Comune di Marigliano e la Cooperativa, viene sostituita la frase: “da assegnare esclusivamente in locazione” con la frase: “…da assegnare in locazione e/o in proprietà superficiaria individuale ai propri soci…”.

ARTICOLO 3

Convenzione aggiuntiva Rep. 1480 del 6/9/77  registrata a Nola il 6/9/77 al n° 2534, tra il Comune di Marigliano e la Cooperativa

-         all’articolo 3 viene sostituita la frase: “…secondo le modalità e i criteri che la cassa per il mezzogiorno stabilirà in un apposito regolamento e soltanto a proprietà indivisa…” con la frase: “da assegnare in locazione e/o in proprietà superficiaria individuale ai propri soci”

-          all’articolo 6 viene sostituita la frase “ …i  predetti oneri rappresentano il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, in aggiunta a quello relativo per l’acquisizione dell’area posto a carico della Cooperativa, alla convenzione stipulata in data 16/2/76…” con la frase “ ..i predetti oneri rappresentano i costi occorrenti per le urbanizzazioni primarie e secondarie di cui all’art. 12 della convenzione rep. 1436 del 16/2/76”

ARTICOLO 4

L’articolo 12 disciplinante le opere di urbanizzazione e gli allacciamenti della convenzione per la costituzione del diritto di superficie, stipulata tra il Comune di Marigliano e la Cooperativa, viene sostituito come segue:

1.   Per le opere di urbanizzazione effettivamente realizzate, così come accertate dall’UTC, i cui costi non siano stati sostenuti dalla Cooperativa, i relativi costi sono posti a carico degli stessi; l’importo dovuto è determinato rivalutando gli oneri di urbanizzazione così come venivano quantificati nella convenzione originaria disciplinante il diritto di superficie, sulla base delle variazioni accertate dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi tra il mese di sottoscrizione della suddetta convenzione ed il mese di sottoscrizione della convenzione modificata.

2.   Laddove le opere di urbanizzazione effettivamente realizzate, così come accertate dall’UTC, risultino in parte essere state realizzate dal concessionario, i costi sostenuti, rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi tra il mese del sostenimento della spesa ed il mese della sottoscrizione della convenzione modificata, saranno detratti dal valore indicato al punto 1

3.   Laddove le opere di urbanizzazione effettivamente realizzate, così come accertate dall’UTC, risultino essere state realizzate dal concessionario, non si procederà all’applicazione del punto 1.

4.   In ogni caso, non si darà luogo a restituzione di somme nel caso che gli oneri sostenuti dai concessionari risultino essere in misura superiore a quelli determinati al punto 1.

5.      Gli importi eventualmente determinati ai punti precedenti dovranno essere versati dalla Cooperativa al Comune, all’atto della sottoscrizione della modifica della convenzione. E’ facoltà del Comune accettare o meno forme di rateizzazione e comunque non superiori a due anni e potrà avvenire al tasso di interesse legale a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione.

ARTICOLO 5

L’articolo 18 disciplinante la destinazione degli alloggi della convenzione per la costituzione del diritto di superficie, stipulata tra il comune di Marigliano e la Cooperativa, viene sostituito come segue:

“Gli alloggi, costruiti sulle aree concesse in diritto di superficie, saranno dalla Cooperativa assegnati in proprietà individuale ai soci che ne facciano richiesta e che già abbiano ottenuto l'assegnazione in uso e godimento, in quanto in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, previa autorizzazione del CER o della Regione, secondo quanto prescritto all'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n°179.

Il prezzo di cessione in proprietà, degli alloggi ai soci già assegnatari del diritto in uso e godimento è costituito dal valore delle singole unità immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Gli alloggi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1994 n°85, possono essere alienati o locati a terzi nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della Regio­ne, quanto sussistono gravi sopravvenuti e documentati motivi.

Dopo tale termine gli alloggi stessi possono liberamente essere alienati o locati; il prezzo della cessione a terzi degli alloggi, secondo quando previsto al punto 1) del dispositivo della delibera commissariale n°241 del 2 marzo 1975 relativa alla determinazione dei criteri generali per tutte le convenzioni, sarà determinato dal comune sulla base del prezzo medio degli appalti per la costruzione di opere di edilizia residenziale pubblica relativi all'anno pre­cedente a quello della cessione stessa, diminuito di una percentuale di deprezzamento, derivante, dall'età dell'edificio, stabilita nel modo seguente:

‑da 0 a 5 anni                   0%

‑da 5 a 10 anni                 dallo 0,1% al 5%

‑da 10 a 20 anni                dal 5.01% al 10%

‑da 20 a 30 anni                dal 10,01% al 20%

‑oltre 30 anni                     al 20,01% al 30%

Fermi restando i limiti inferiore e superiore, la percen­tuale verrà determinata in funzione dello stato, di conservazione dell'edificio, o delle eventuali opere di miglioramento apportate dal proprietario.

Al prezzo, così determinato, saranno aggiunti, il corrispettivo nominale versato per la concessione del diritto di superficie e il costo delle opere di urbanizzazione, rivalutati sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica.

ARTICOLO 6

Resta confermata la precedente convenzione, per quanto non in contrasto con la modifica della presente  convenzione, fermo restando per quanto non esplicitamente richiamato, i dispositivi previsti dalla normativa vigente in materia.

 

ARTICOLO 7

La presente modifica della convenzione dovrà essere registrata e trascritta a cura e spesa della Cooperativa, la quale si impegna a portarla a conoscenza e di esigerne il rispetto dai suoi aventi causa.

ARTICOLO 8

In applicazione della legge 28/12/95 n° 549, è data facoltà al concessionario di acquisire la proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie.

ARTICOLO 9

Il corrispettivo delle aree da cedere in proprietà è determinato dal Comune su parere dell’Ufficio Tecnico, con le modalità dettate dall’art. 31 della legge 23/12/1998 n°448 ed i seguenti commi esplicativi

1.      In assenza del valore venale al metroquadro, in comune commercio delle aree oggetto di cessione, lo stesso si determina partendo dal valore degli immobili, assumendo come riferimento la media dei valori minimi, medi, massimi, per la zona di appartenenza, stabiliti dal documento n°16227 del 21/06/99, della microzonizzazione del Comune di Marigliano, e secondo quanto disposto dall’art.2 comma 3 del regolamento emanato con il DPR n° 138/98;

2.      La determinazione dell’incidenza del costo delle aree sul valore degli immobili di cui al punto 1. è dato dalla media tra il valore del 12% quantificato con il DM del 19 dicembre 1997, ed il valore del 20% quantificato dal comma 2 dell’art.8 della Legge n° 10/77

3.      Le superfici utili vengono determinate mediante l’applicazione dei coefficienti correttivi moltiplicatori previsti dalla Legge n° 392/78 (equo canone)

4.      Il Reddito Domenicale delle aree assegnate alla Cooperativa, così come previsto dal comma 48 della Legge n° 448/98 è dato dalla sommatoria del reddito domenicale di ogni singola particella

5.      Il Reddito Domenicale dell’area a norma dell’art. 3 commi 50 e 51 deve essere rivalutato del 25% previsto per le imposte sui trasferimenti.

6.      Le cifre di riferimento vanno rivalutate in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tra la data iniziale e quella ultima pubblicata dall’Istituto di Statistica.

ARTICOLO 11

 Gli oneri di cessione delle aree sarà dato dalla differenza tra il valore del corrispettivo calcolato ed il valore totale degli importi degli espropri pagati dalla Cooperativa rivalutati in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tra la data iniziale e quella ultima pubblicata dall’Istituto di Statistica.

ARTICOLO 12

Nel caso si determinasse un credito da parte della Cooperativa (possibilità dovuta alle indennità di espropriazione abbastanza onerose, dopo la pronunzia della Corte Costituzionale n° 5 del 30/1/1980) non si darà corso a restituzione da parte del Comune così come disposto dal comma 49 della Legge n° 448/98.

ARTICOLO 13

Di dare mandato all’Ufficio Tecnico Comunale per l’attivazione della procedura necessaria alla definizione in argomento e secondo le modalità indicate dallo schema di convenzione.

ARTICOLO 14

Di dare mandato al Dirigente del settore per la modifica della convenzione da proprietà indivisa a divisa e per la stipula degli atti, in nome e per conto del Comune, con facoltà di inserire nell’atto pubblico di trasferimento, (fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento), tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie ed utili ad una più completa ed esatta individuazione dell’area oggetto di trasferimento, nonché dei soggetti costituenti controparte.

 

                                                                       Il Consiglio Comunale