RELAZIONE SUGLI ATTI DI DELIBERA
MODIFICA DELLE CONVENZIONI
Premesso:
Si propone la deliberazione degli atti predisposti, per i
motivi esposti in premessa, per l’applicazione della normativa in materia,
richiesta dall’assemblea generale dei soci, e per adempiere ad un dovere
istituzionale e politico dell’amministrazione, che in caso contrario e per
motivi giuridicamente e gestionali incomprensibili, causerebbe nel caso in
oggetto la messa in liquidazione degli alloggi, con tutte le conseguenze del
caso a voi note.
Per una sintetica comprensione delle modifiche e degli
atti, si è predisposto una tabella dove si comparano gli interventi disposti
dalla documento di modifica e le convenzioni di riferimento.
A) Modifica della
Convenzione per la trasformazione del diritto di superficie da proprietà indivisa a divisa
Delibera di
Consiglio Convenzione Originaria (1436) Convenzione Aggiuntiva (1480)
Art.2 |
Modifica art.4 Conv. Orig. (1436) …”da assegnare in locazione e/o in proprietà
superficiaria individuale ai propri soci”….. |
Art.4 |
….”da assegnare esclusivamente in locazione”… |
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Art.3 |
Modifica art. 3 Conv. Agg. (1480) …”da assegnare in locazione e/o in proprietà superficiaria individuale ai propri soci”…. |
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Art.3 |
…“secondo le modalità e i criteri che la cassa per il
mezzogiorno stabilirà in un apposito regolamento e soltanto a proprietà indivisa”….. |
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Modifica art.
6 Conv Agg. (1480) ….”i predetti oneri rappresentano i costi occorrenti per
le urbanizzazioni primarie e secondarie di cui all’art. 12 della convenzione
originaria rep. 1436 del 16/2/76 |
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Art.6 |
…”i predetti oneri rappresentano il corrispettivo della
concessione del diritto di superficie, in aggiunta a quello relativo per
l’acquisizione dell’area posto a carico della cooperativa, alla convenzione
stipulata in data 16/2/76” |
Art.4 |
Modifica art.12 Conv. Orig. (1436) 1. Per le opere di urbanizzazione effettivamente
realizzate, così come accertate dall’UTC, i cui costi non siano stati
sostenuti dalla Cooperativa, i relativi costi sono posti a carico degli
stessi; l’importo dovuto è determinato rivalutando gli oneri di
urbanizzazione così come venivano quantificati nella convenzione originaria
disciplinante il diritto di superficie, sulla base delle variazioni accertate
dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatesi tra il mese di sottoscrizione della suddetta
convenzione ed il mese di sottoscrizione della convenzione modificata. 2. Laddove le opere di urbanizzazione effettivamente
realizzate, così come accertate dall’UTC, risultino in parte essere state
realizzate dal concessionario, i costi sostenuti, rivalutati sulla base delle
variazioni accertate dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati verificatesi tra il mese del sostenimento
della spesa ed il mese della sottoscrizione della convenzione modificata,
saranno detratti dal valore indicato al punto 1 3. Laddove le opere di urbanizzazione effettivamente
realizzate, così come accertate dall’UTC, risultino essere state realizzate
dal concessionario, non si procederà all’applicazione del punto 1. 4. In ogni caso, non si darà luogo a restituzione di
somme nel caso che gli oneri sostenuti dai concessionari risultino essere in
misura superiore a quelli determinati al punto 1. 5. Gli importi determinati ai punti precedenti dovranno
essere versati dalla Cooperativa al Comune, all’atto della sottoscrizione
della modifica della convenzione. E’ facoltà del Comune accettare o meno
forme di rateizzazione e comunque non superiori a due anni e potrà avvenire
al tasso di interesse legale a decorrere dalla data di sottoscrizione della
convenzione. |
Art.12 |
Il commune si impegna a realizzare: a) le opera generali di allacciamento ai pubblici
servizi, ovvero ad adeguare quelle già esistenti nell’effetiva esigenza degli
abitanti da insediare nella zona riservandosi la facoltà di decidere
insindacabilmente circa la necessità e la opportunità della costruzione delle
medesime nonchè le modalità ed i tempi di esecuzione; b) le opere di urbanizzazione primarie a servizio
dell’insediamento residenziale che sarà realizzato sull’area oggetto della
convenzione entro un anno dall’inizio dei lavori di costruzione degli
edifici; c) le opere di urbanizzazione secondarie previste dal
piano per l’edilizia economica e popolare a servizio dei complessi
residenziali esistenti o da insediare sull’area oggetto della concessione e
nelle zone adiacenti o limitrofe entro 5 anni dalla costruzione degli
edifici. Tutto ciò a condizione che ottenga i necessari mutui previsti dalla
legge 865/71 e successive modifiche e subordinatamente alle condizioni di
bilancio |
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Art.5 |
Modifica art.18 Conv. Orig. (1436) “Gli alloggi, costruiti sulle aree concesse in diritto
di superficie, saranno dalla Cooperativa assegnati in proprietà individuale
ai soci che ne facciano richiesta e che già abbiano ottenuto l'assegnazione
in uso e godimento, in quanto in possesso dei requisiti soggettivi per
l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, previa
autorizzazione del CER o della Regione, secondo quanto prescritto all'art.18
della legge 17 febbraio 1992 n°179. Il prezzo di cessione in proprietà, degli alloggi ai
soci già assegnatari del diritto in uso e godimento è costituito dal valore
delle singole unità immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato. Gli alloggi, con decorrenza dalla data di entrata in
vigore della legge 28 gennaio 1994 n°85, possono essere alienati o locati a
terzi nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e
previa autorizzazione della Regione, quanto sussistono gravi sopravvenuti e
documentati motivi. Dopo tale termine gli alloggi stessi possono liberamente
essere alienati o locati; il prezzo della cessione a terzi degli alloggi, secondo
quando previsto al punto 1) del dispositivo della delibera commissariale
n°241 del 2 marzo 1975 relativa alla determinazione dei criteri generali per
tutte le convenzioni, sarà determinato dal comune sulla base del prezzo medio
degli appalti per la costruzione di opere di edilizia residenziale pubblica
relativi all'anno precedente a quello della cessione stessa, diminuito di una
percentuale di deprezzamento, derivante, dall'età dell'edificio, stabilita
nel modo seguente: da 0 a 5 anni 0% da 5 a 10 anni dal 0,1 al 5% da 10 a 20 anni dal 5.0 al 10% da 20 a 30 anni dal 10,0 al 20% oltre 30 anni al 20,01% al 30% Fermo restando i limiti inferiore e superiore, la
percentuale verrà determinata in funzione dello stato, di conservazione
dell'edificio, o delle eventuali opere di miglioramento apportate dal
proprietario. Al prezzo, così determinato, saranno aggiunti, il
corrispettivo nominale versato per la concessione del diritto di superficie e
il costo delle opere di urbanizzazione, rivalutati sulla base delle
variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto
Centrale di Statistica. |
Art.18 |
Gli alloggi costruiti sull’area concessa in diritto di
superficie, potranno essere solamente assegnati in locazione ai soci della
cooperative, aventi I requisiti previsti dale leggi per l’assegnazione in
locazione di alloggi di edilizia economica e popolare vigente al momento
dell’assegnazione in locazione. Il canone di locazione sarà determinato
dall’assemblea dei soci in base alle somme occorrenti per l’ammortamento dei
capitali effettivamente investiti dalla cooperativa concessionaria per la
realizzazione del proprio programma, costruttivo (costi degli alloggi più
costi delle opere comuni e del diritto di superficie, aumentate dei relativi
interessi sui capitali mutuati), nonché della somma occorrente per la
copertura delle spese generali di manutenzione e di gestione. La revisione del canone avverrà ogni 5 anni e sarà
determinata dall’assemblea dei soci sulla base delle variazioni degli
elementi di costo, di cui al prec comma. Il canone di cui innanzi dovrà essere approvato dal
comune |
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B) Modifica della
Convenzione per la Cessione delle Aree già in diritto di superficie
La parte significativa e fondamentale prevista dalla legge
448 del 1998 è la metodologia di calcolo per il corrispettivo economico con la
relativa individuazione dei parametri di riferimento, che chiaramente variano
da Comune a Comune.
Pertanto pur essendo la precisione demandata agli organi
gestionali, si preferisce che il consiglio dia oltre all’indirizzo politico una
indicazione precisa dei parametri di riferimento, della metodologia di calcolo
e delle norme.
Ciò viene dettato dall’art. 7 all’art. 12
Con gli art. 13 e 14 si rimanda alla parte gestionale,
l’attività e le responsabilità di loro competenza previsto dalle norme.
Le convenzioni comprese quella deliberata dal Consiglio,
saranno ingoblate per le parti sostanziali dall’atto di cessione delle aree,
(di competenza dell’UTC) in applicazione delle leggi specifiche, ed in
particolare sull’eliminazione dei vincoli e la determinazione dei prezzi di
cessione (legge n° 10/77)
Antonio Vivenzio